Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata

SERVIZI SOCIALI

Il Sistema dei Servizi Sociali

L'Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” costituisce l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”, e come tale svolge un ruolo strategico nella programmazione, predisposizione e attuazione del Piano Distrettuale di Ambito Sociale, strumento attraverso il quale viene strutturato un sistema integrato di servizi sociali e interventi in risposta ai bisogni della comunità. All'Unione, infatti, è stato conferito, da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi sociali a livello di Ambito. Ciò implica che l'Ente rappresenti il soggetto istituzionale a cui viene attribuito l'esercizio della funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza. La responsabilità istituzionale e di indirizzo politico-amministrativo dell'intero processo di programmazione sociale è affidata al Presidente e alla Giunta Complessiva, i quali esercitano tutte le funzioni necessarie alla definizione ed attuazione del Piano Sociale Distrettuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Legge Quadro n. 328/2000.

I dodici Comuni appartenenti all'Unione, per i quali vengono svolti i servizi sociali in maniera associata, sono: Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Tortoreto.

 

Diritto e criterio di accesso.

Il sistema integrato dei servizi sociali di Ambito è universalistico, poiché il diritto di accesso agli stessi è riconosciuto ai residenti nel territorio dell'ADS 21, che siano:

a. cittadini italiani;

b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e loro familiari, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali;

c. cittadini extracomunitari e stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il diritto di accesso ai servizi e alle prestazioni viene riconosciuto altresì:

d. agli apolidi presenti sul territorio dell'ADS 21;

e. ai minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio dell'ADS 21.

Il criterio di accesso è il bisogno, e viene riconosciuta priorità alle persone in stato di povertà o limitato reddito, ai soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, a causa di inabilità fisiche e/o psichiche, alle persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai minori a rischio, in difficoltà, in situazione di abbandono o soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

Modalità di accesso.

L'accesso ai servizi di Ambito può avvenire su domanda o d'ufficio.

Nel primo caso, il cittadino interessato presenta apposita domanda presso il competente sportello di Segretariato Sociale, corredando la stessa di idonea e utile documentazione. La presentazione della domanda costituisce il presupposto per l'avvio dell'istruttoria, attraverso cui il Servizio Sociale Professionale procederà a valutazione della condizione di bisogno e della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'intervento.

L'attivazione d'ufficio avviene nelle seguenti situazioni:

  • adempimento di provvedimenti giudiziari;
  • presenza di minori privi di adulti di riferimento;
  • situazioni di emergenza che richiedono immediata e indifferibile attivazione di forme di tutela;
  • invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, per garantire continuità assistenziale di pazienti o ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio, inoltre, può essere conseguente all'accertamento di situazioni di bisogno, condotto dietro segnalazione di soggetti esterni qualificati.

 

Compartecipazione alla spesa

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate è prevista una quota di compartecipazione a carico del beneficiario, sulla base delle proprie capacità economiche. Lo strumento di valutazione di tali capacità è l'ISEE. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 2017, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, mentre gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione. Gli Enti di Ambito Sociale e i relativi Comuni stabiliscono, nei regolamenti unici, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima su evidenziata.

Documenti allegati:

  »  il-sistema-dei-servizi-sociali.pdf   [0.27 MB]


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