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TUTELA, CURATELA, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

21 Agosto 2015

Tutela, Curatela, Amministratore di sostegno

Aspetti generali

Il Codice civile prevede che un soggetto, perchè minorenne (senza figure genitoriali adeguate) o seppur maggiorenne non capace di provvedere ai propri interessi, venga supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, Curatela e dell'Amministrazione di sostegno. Di fatto, sono quasi completamente scomparsi i procedimenti per Interdizione ( art. 414 c.c.) e Inabilitazione (art. 415 c.c.) a favore del nuovo strumento dell'Amministrazione di sostegno, salvo nell'ambito minorile dove si continuano a nominare Tutori o Curatori ai minori, non essendo prevista per questi la figura dell'Amministratore di Sostegno. Rimangono attive inoltre in capo al Comune anche alcune Tutele e Curatele di adulti aperte prima della riforma del 2004.                                     .

Nel caso di minorenni, quindi, quando l'Autorità giudiziaria non trova nella rete parentale ed amicale del soggetto valide figure ad assumere il compito di Tutore e Curatore, può nominare il Comune nella figura del Sindaco che, in molte realtà , affida tali poteri al Vicesindaco. Nel caso dell'Amministratore di sostegno, invece, l'Ente Comunale provvede a promuovere tale figura, ad esempio organizzando corsi di formazione e consulenza legale oltre che a presentare istanze per Amministratori di sostegno per i soggetti su cui ha una presa in carico sociale, non potendo però in tal caso essere nominato direttamente come Amministratore, per conflitto di interessi.

I principali mezzi di protezione giuridica volti a tutelare minori e adulti in difficoltà

Per i Minorenni troviamo la Tutela (art. 357 c.c.) e la Curatela (art. 390 e 334 c.c.). Mentre la prima è deferita nei casi di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali, la Curatela è invece utilizzata per assistere il minore per il compimento di determinati atti, di solito di tipo patrimoniale in assenza di valide figure genitoriali. Tali incarichi vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Giudice Tutelare.                                               .
Quando si presume che l'incapacità del minore possa protrarsi anche alla maggiore età, può essere chiesta nell'ultimo anno di minore età apposita istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno che avrà effetto al compimento della maggiore età.

Per gli adulti troviamo invece l'applicazione dell'Istituto dell'Amministrazione di sostegno
(art. 404 e ss. c.c). Questo strumento, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E' uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni singola persona diversa, un decreto di nomina di un amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".
Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali o persone in coma.                                                                    .
L'Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).                                                  .
L'uso dello strumento dell'Amministrazione di Sostegno ha di fatto reso inutilizzabile l'inabilitazione e contenuto moltissimo l'uso dell'interdizione.                            .
L'Amministratore di Sostegno rappresenta quindi uno strumento enormemente innovativo della nuova normativa. Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può addirittura individuare in anticipo la persona di cui si desidera l'assistenza, nell'eventualità di un'impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).                                                        .
L'istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario, dai parenti dello stesso ed anche dai servizi sociali e sanitari che hanno in carico il soggetto. Il ricorso non prevede necessariamente l'assistenza di un legale.                                                       .

Consulta il testo della Legge 6/2004 che introduce la nuova figura dell'Amministratore di sostegno.

ALBO PROVINCIALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

La Provincia di Teramo, con D.D. n. 182 del 28.10.2014, nel rispetto di quanto disposto dal "Disciplinare applicativo" approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 425/2014, ha provveduto ad istituire presso il Settore B10 - Servizio Politiche Sociali dell'Ente  - l'Albo denominato "Albo provinciale degli Amministratori di Sostegno", dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina,  ai sensi della suddetta L. 9 gennaio 2004 n.6.


Alla Provincia compete, quindi, la tenuta e la gestione del predetto "Albo provinciale degli amministratori di Sostegno" da aggiornare con cadenza annuale, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso e da inviare, entro il 1 marzo di ogni anno,al competente Servizio Regionale per la necessaria pubblicazione dell'elenco regionale da trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno,  ai Presidenti dei Tribunali della Regione Abruzzo.
Al fine di promuovere la conoscenza e la divulgazione del nuovo istituto dell'Amministratore di sostegno, è stato predisposto un avviso pubblico finalizzato all'inserimento nell'elenco di persone idonee a ricoprire l'incarico di  Amministratore di sostegno, ai sensi della citata L. n. 6/2004, per la costituzione dell'Albo provinciale, nonché lo schema di domanda di iscrizione da utilizzare da parte dell'interessato.       

Come iscriversi

Le persone interessate posso presentare domanda alla Provincia in cui è compreso il proprio Comune di residenza, redatta utilizzando il modello allegato da indirizzare alla  Provincia di Teramo – Settore B10 - Servizio Politiche Sociali- Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo, o preferibilmente al seguente indirizzo di posta certificata: sociale.cultura@pec.provincia.teramo.it.

Modello domanda iscrizione Albo Provinciale Amministratore di sostegno            

 

DOVE RIVOLGERSI: INFORMAZIONI E CONSULENZE


Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata – Ufficio Servizi Sociali
Fornisce informazioni in materia di Tutele e Curatele e consulenze legali in merito ai procedimenti di Amministrazione di Sostegno.
Sportello Tutele Legali c/o Ufficio Servizi Sociali – Via A. Fabrizi n. 2 – Sant'Omero (TE)
tel.  0861 851825 – Email: sociale@unionecomunivalvibrata.it.

Amministrazione Provinciale di Teramo
Settore B10 - Servizio Politiche Sociali dell'Ente 
PEC: sociale.cultura@pec.provincia.teramo.it

Per approfondire

Tutore e amministratore di sostegno

Documenti allegati:

  »  modello_domanda_iscrizione_albo_provinciale_ammin.di_sostegno.docx   [0.02 MB]

  »  per_approfondire.docx   [0.03 MB]